MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD YOGA LAB BRESCIA, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e seguendo i suggerimenti dati nel Webinar offerto da ACSI ai suoi associati il 5 Agosto del 2024. I principi che ispirano questo documento erano già ampiamente espressi nello Statuto dell’Associazione stessa.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD . Il presente documento ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Sportiva cui l’Associazione Sportiva è affiliata.

1) Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

   • a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

   • alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

    • a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto alla performance sportiva.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo all’attività sportiva sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

Il Consiglio Direttivo, gli istruttori e tutti i tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana cui aderisce l’Associazione/Società Sportiva.

Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza.

2) Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

  • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. 
  • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il  tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo  ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all’ordine pubblico;

il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i comportamenti discriminatori:  qualsiasi comportamento finalizzato a  conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi,e-mail, social network e blog.

3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto possibilmente autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alla quale l’Associazione è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi. Il Responsabile sarà nominato entro il 31 dicembre 2024 dal Consiglio Direttivo.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage della Associazione e tempestivamente comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno delle associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile Safeguarding è tenuto a sensibilizzazione i membri dell’associazione sulle questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile Safeguarding ha l’obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile Safeguarding garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto.

3) Le politiche di prevenzione

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:

1 – Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti

L’insegnante Valeria Faresin si impegna a presentare al Consiglio direttivo i seguenti certificati:

  1. casellario giudiziario
  2. certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato antipedofilia)

Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile dell’Associazione; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.

2 – Uso degli spazi dell’Associazione

Lo spazio dove si svolgono le attività della nostra associazione sono modesti e tra loro comunicanti: il rischio di esercizio di abuso, molestie e violenze è ridottissimo. In ogni caso, siamo tutti chiamati a osservare che il comportamento dei soci sia rispettoso e non violento. In caso siano presenti atleti minorenni, gli spogliatoio non potranno essere utilizzati contemporaneamente da associati maggiorenni e minorenni. Bisognerà alternarsi.

3 – Le Correzioni manuali da parte dell’insegnante

Parte significativa della formazione degli insegnanti di Yoga IYENGAR®, è la correzione manuale. Chi ha dimestichezza con la pratica, sa che alcune posizioni lasciano poco spazio di manovra da parte dell’insegnante, che presta sempre la massima attenzione affinché il suo tocco sia mirato, non invasivo e mai inappropriato. Queste correzioni vengono eseguite a lezione, davanti agli altri alunni, che possono sempre testimoniare ciò che accade in classe.

4) Tutela della privacy

A tutti i soci, al momento dell’iscrizione è sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

Dati che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale non saranno mai raccolti.

L’Associazione, previo specifico consenso scritto raccolto all’atto dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

5) Inclusività

L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva, come già sancito nello Statuto della nostra Associazione.

L’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione loro coetanei.

6) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email valeriafaresin75@gmail.com Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

Il suindicato indirizzo email deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale dell’associazione, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria dell’Associazione, indicato nel modulo di adesione all’Associazione una cui copia viene rilasciata al tesserato aderente.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding Office all’indirizzo email dedicato safeguardingofficer@acsi.it Avvocato Marco Ferrante.

In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

  • presentato una denuncia o una segnalazione;
  • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

7) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione/Società;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione/Società.

Sanzioni nei confronti degli istruttori

I comportamenti tenuti dall’istruttore in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti di tali soggetti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

Ai fini del precedente punto:

  1. richiamo verbale  – incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  2. ammonizione scritta – incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  3. risoluzione del contratto – incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

8) Obblighi formativi, informativi e altre misure

  • L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del sito istituzionale.
  • Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione affiggendo il documento in bacheca presso i locali dell’Associazione.
  • L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.
  • L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di, o l’accesso a, materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
  • L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
  • L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

Brescia, 31 agosto 2024